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Articolo 219 del Codice Civile

L’articolo 219 del Codice Civile è rubricato “Prova della proprietà dei beni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 219 del Codice Civile italiano: 

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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