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Articolo 1674 del Codice Civile

L’ art. 1674 del Codice Civile è rubricato “Morte dell’appaltatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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