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Articolo 243 bis del Codice Civile

L’articolo 243-bis del Codice Civile è rubricato “Disconoscimento di paternità”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 243-bis del Codice Civile italiano: 

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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