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Articolo 2019 del Codice Civile

L’ art. 2019 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’ammortamento“.

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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