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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 496 del Codice di procedura civile

Articolo 496 del Codice di procedura civile

L’articolo 496 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riduzione del pignoramento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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