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Articolo 1376 del Codice Civile

L’ art. 1376 del Codice Civile è rubricato “Trasferimento di una massa di cose“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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