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Articolo 2063 del Codice Civile

L’ art. 2062 del Codice Civile è rubricato “Oggetto“.

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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