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Articolo 1103 del Codice Civile

L’ art. 1103 del Codice Civile è rubricato “Disposizione della quota“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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