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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 253 del Codice di procedura civile

Articolo 253 del Codice di procedura civile

L’articolo 253 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Interrogazioni e risposte”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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