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Articolo 434 del Codice Civile

L’ art. 434 del Codice Civile è rubricato “ Cessazione dell’obbligo tra affini ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 434 del Codice Civile italiano:

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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