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Articolo 877 del Codice Civile

L’ art. 877 del Codice Civile è rubricato “Costruzioni in aderenza”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Breve spiegazione:

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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