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Articolo 675 del Codice Civile

L’ art. 675 del Codice Civile è rubricato “ Accrescimento tra collegatari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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