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Articolo 706 del Codice Civile

L’ art. 706 del Codice Civile è rubricato “ Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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