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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 771 del Codice di procedura civile

Articolo 771 del Codice di procedura civile

L’articolo 771 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Persone che hanno diritto di assistere all’inventario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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