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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.54 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.54 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.54 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Udienza di comparizione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.



L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge in presenza.



Se l’interdicendo o l’inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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