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Articolo 8 della Costituzione italiana

L’art. 8 della Costituzione, si ricollega all’articolo 7 della Costituzione, replicando nuovamente l’uguaglianza religiosa avanti alla legge e riconosce che anche le confessioni religiose diverse da quella cattolica il diritto di aggregarsi purchè non in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato.  

Ecco il testo:

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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