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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 538 del Codice di procedura civile

Articolo 538 del Codice di procedura civile

L’articolo 538 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nuovo incanto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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