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17 Ottobre 2026
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Articolo 537 del Codice Civile

L’ art. 537 del Codice Civile è rubricato “ Riserva a favore dei figli ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 537 del Codice Civile italiano:

Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.





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