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Articolo 695 del Codice Civile

L’ art. 695 del Codice Civile è rubricato “ Diritti dei creditori personali dell’istituito ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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