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Articolo 236 del Codice Civile

L’articolo 236 del Codice Civile è rubricato “Atto di nascita e possesso di stato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 236 del Codice Civile italiano: 

La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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