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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1329 del Codice Civile

Articolo 1329 del Codice Civile

L’ art. 1329 del Codice Civile è rubricato “Proposta irrevocabile“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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