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Articolo 1712 del Codice Civile

L’ art. 1712 del Codice Civile è rubricato “Comunicazione dell’eseguito mandato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. .

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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