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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 30 della Costituzione Italiana

Articolo 30 della Costituzione Italiana

L’articolo 30 della Costituzione

Ecco il testo: 

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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