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Articolo 421 del Codice Civile

L’ art. 421 del Codice Civile è rubricato “ Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 421 del Codice Civile italiano:

L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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