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Articolo 73 del Codice Civile

L’articolo 73 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 73 del Codice Civile italiano: 

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata

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