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16 Ottobre 2026
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Articolo 654 del Codice Civile

L’ art. 654 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa non esistente nell’asse ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 654 del Codice Civile italiano:

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.





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