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Articolo 2575 del Codice Civile

L’ art. 2575 del Codice Civile è rubricato “Oggetto del diritto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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