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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 9 del Codice di procedura civile

Articolo 9 del Codice di procedura civile

L’articolo 9 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Competenza del tribunale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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