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16 Ottobre 2026
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Articolo 2689 del Codice Civile

L’ art. 2689 del Codice Civile è rubricato “Usucapione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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