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16 Ottobre 2026
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Articolo 2420 del Codice Civile

L’ art. 2420 del Codice Civile è rubricato “ Sorteggio delle obbligazioni “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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