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Articolo 1564 del Codice Civile

L’ art. 1564 del Codice Civile è rubricato “Risoluzione del contratto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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