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Articolo 969 del Codice Civile

L’ art. 969 del Codice Civile è rubricato “Ricongnizione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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