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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1306 del Codice Civile

Articolo 1306 del Codice Civile

L’ art. 1306 del Codice Civile è rubricato “Sentenza“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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