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Articolo 66 quater del Codice del Consumo

L’articolo 66 quater del Codice del Consumo, è rubricato “ Informazione e ricorso extragiudiziale


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d’ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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