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16 Ottobre 2026
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Articolo 1017 del Codice Civile

L’ art. 1017 del Codice Civile è rubricato “ Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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