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Articolo 1739 del Codice Civile

L’ art. 1739 del Codice Civile è rubricato “Obblighi dello spedizioniere“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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