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Articolo 1025 del Codice Civile

L’ art. 1025 del Codice Civile è rubricato “Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione.”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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