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Articolo 337 del Codice Civile

L’articolo 337 del Codice Civile riguarda la “Vigilanza del giudice tutelare”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 337 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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