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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 794 del Codice di procedura civile

Articolo 794 del Codice di procedura civile

L’articolo 794 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimenti del giudice”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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