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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 123 del Codice di procedura civile

Articolo 123 del Codice di procedura civile

L’articolo 123 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nomina del traduttore”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 193.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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