Articolo 1919 del Codice Civile
L’ art. 1919 del Codice Civile è rubricato “Assicurazione sulla vita propria o di un terzo“.
L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
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