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Articolo 1187 del Codice Civile

L’ art. 1187 del Codice Civile è rubricato “Computo del termine“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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