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Articolo 497 del Codice Civile

L’ art. 497 del Codice Civile è rubricato “ Mora nel rendimento del conto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 497 del Codice Civile italiano:

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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