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Articolo 530 del Codice Civile

L’ art. 530 del Codice Civile è rubricato “ Pagamento dei debiti ereditari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 530 del Codice Civile italiano:

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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