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Articolo 1257 del Codice Civile

L’ art. 1257 del Codice Civile è rubricato “Smarrimento di cosa determinate“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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