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16 Ottobre 2026
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Articolo 2416 del Codice Civile

L’ art. 2416 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379.
Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.



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