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Articolo 2714 del Codice Civile

L’ art. 2714 del Codice Civile è rubricato “Copie di atti pubblici“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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