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Articolo 355 del Codice Civile

L’ art. 355 del Codice Civile è rubricato “ Protutore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 355 del Codice Civile italiano:

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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