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Articolo 1291 del Codice Civile

L’ art. 1291 del Codice Civile è rubricato “Obbligazione con alternativa multipla“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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