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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.43 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.43 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.43 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mediazione familiare”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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